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Notaio – SOS con mero sospetto semplice

Sentenza del Tribunale di Roma n. 8054/2018


In seguito ad accertamenti della Guardia di Finanza relativi a un periodo di tre anni, il Ministero aveva emesso nei confronti di un Notaio un decreto sanzionatorio di importo  prossimo alla cifra di un milione di euro, quindi estremamente elevato, per violazione del d.lgs.231/2007, in particolare per omessa segnalazione di presunte operazioni sospette, oltre che per omessa istituzione del registro della clientela, ancora vigente all’epoca delle violazioni contestate e da tenersi con modalità informatiche.

Nel merito veniva contestata una serie di atti predisposti dal professionista, riguardanti:

la cessione di quote societarie, senza indicazione delle modalità di pagamento, acquistate da un pensionato la cui capacità reddituale-patrimoniale appariva incoerente con l’operazione realizzata; 

la costituzione di un deposito fiduciario tramite assegno bancario, emesso a fronte di un preliminare di compravendita di bene immobile (per il cui versamento le parti avevano convenuto il frazionamento, a mezzo del titolo in questione e per la residua parte a rate) senza previa valutazione sia dei dettagli dell’operazione complessiva di acquisto sia della capacità reddituale-patrimoniale del cliente depositante, peraltro non identificato; 

la cessione di titoli azionari, per la quale non risultavano le modalità di pagamento e in presenza di irregolarità (per la società in questione) nella corrispondenza tra il capitale sociale dichiarato nel registro delle imprese e quello riportato nell’elenco soci; 

due atti di compravendita immobiliare, in cui l'acquirente era un soggetto di nazionalità libica, regolati per mezzo di bonifici provenienti da uno stato estero non collaborativo.

L’opposizione del Notaio verteva sulle seguenti ragioni:

1. Le operazioni contestate non presentavano in generale caratteristiche oggettive e soggettive tali da far sorgere obblighi di segnalazione; essi sarebbero stati condizionati alla concreta possibilità che il professionista potesse essere a conoscenza di circostanze relative al carattere sospetto di tali operazioni, come era nel caso della cessione di quote societarie, di cessione di azioni e di compravendita immobiliare da parte di soggetto straniero;

2. Il mancato avverarsi di una clausola necessaria al perfezionarsi del preliminare di acquisto che aveva dato origine all’operazione di deposito fiduciario, circostanza che aveva determinato la risoluzione del contratto, rendendo superflua la necessità della segnalazione per mancato trasferimento di denaro;

3. Il bonifico proveniente dall’estero era transitato, prima di giungere a destinazione, da un conto corrente in essere presso un istituto di credito ubicato in un Paese appartenente alla UE, e quindi tracciabile e senza motivo di sospetto.

Per quanto concerneva la mancata istituzione dell’archivio unico informatico (AUI), va precisato che il d.lgs.90/2017, per notai, commercialisti, avvocati, ne ha abolito l’obbligo di tenuta, anche con riferimento al periodo trascorso e oggi i militari non ne richiedono più l'esibizione durante le verifiche.

Nel merito, il Tribunale ha evidenziato che per quanto riguardava l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, l’opponente richiamava a suo favore il D.M. 16.04.2010 il quale, essendo entrato in vigore solo successivamente al compimento di tutte le operazioni contestate, era inapplicabile al caso concreto. Trovava applicazione invece il D.M. 03.02.2006, n. 141. 

Il Giudice ha scritto che l’obbligo di segnalazione insorge sulla scorta di un semplice sospetto relativo a un'operazione di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminosa, ovvero di un'operazione che, per le sue caratteristiche anomale, favorisca l’impiego illecito del denaro. Non è necessaria la convinzione che la movimentazione di denaro sia essa stessa oggetto di attività criminosa. 

L’obbligo di segnalazione, pertanto, non deve necessariamente essere qualificato da ulteriori indizi; lo spirito prudenziale della normativa antiriciclaggio presuppone, per la sua applicazione, anche un mero “sospetto semplice”, privo dell’accertamento di reati che ne costituiscano presupposto, e prescinde dalla necessità di organizzare indagini amministrative, né richiede che il soggetto che realizza l’operazione sia implicato in indagini di natura penale.

A tal fine gli indicatori di anomalia forniscono motivi in presenza dei quali si giustifica un semplice sospetto e sorge l’obbligo di segnalazione.

L’UIF, in un provvedimento preso come riferimento dal Tribunale, cita “in applicazione dei criteri generali, nell’allegato C si indicano alcuni indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza … sono altresì significativi per la rilevazione gli ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto”. 

In particolare, nell’elencazione non esaustiva degli indicatori, dei quali il professionista può avvalersi e “in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell’operazione”, si legge che “l’assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. […] Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l’operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili”. 

In ogni caso, costituivano indicatori della natura sospetta dell’operazione, che il Giudice ha reputato rilevanti nella vertenza in disamina: 

“1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale. […] 

1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l’intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione. […] 

2.1 Il cliente, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all’esercizio normale sua professione/attività. 

2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l’attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate. 

2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività. 

2.4 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante. […] 

3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in Paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre circostanze. Operazioni inerenti alla costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi. […] 

4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. […] 

6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e cessione d’imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell’attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente. […] 

6.8 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell’ente conferitario”. 

 

Alla luce di quanto esposto, sussistevano, ad avviso del Tribunale,  numerosi indicatori di anomalia. 

Il profilo economico-patrimoniale dell’acquirente delle quote societarie non era in coerenza con la quasi contestuale trasformazione della società e il notevole aumento del capitale sociale sottoscritto in parte (con conferimento di titoli azionari) anche da società con sede in un Paese non collaborativo, con l’aggravante dell’assenza della relazione giurata di un perito estimatore. L’acquirente risultava inoltre amministratore di varie società, profilo quanto meno incompatibile con la sua età avanzata.

Per quanto atteneva la costituzione del deposito fiduciario, il Notaio avrebbe dovuto valutare la capacità reddituale e patrimoniale dell’interessato, non rilevando il fatto che l’affare poi non fosse stato concluso.

Per quanto atteneva la mancata indicazione dei mezzi di pagamento nell’atto di cessione di quote azionarie, non rilevava che l’opponente avesse sostenuto semplicemente di non essere in grado di indicarli, né tanto meno il fatto che non avesse valutato la congruità dell’operazione, poiché il cliente gli era stato presentato da persona di fiducia, un commercialista; la natura dell’operazione, il suo rilevantissimo importo, la mancanza di qualsiasi conoscenza sull’attività professionale del cliente avrebbero dovuto indurre il Notaio a verificare la capacità economico-patrimoniale del cliente e comunque a segnalare l’operazione una volta compiuta. 

Neppure la compravendita per il tramite di intermediario creditizio estero, nonostante l’accredito in Italia provenisse da un Paese UE, era indenne da rischio; non era rilevante il fatto che il denaro fosse stato trasferito mediante “canali ufficiali”, in quanto l’entità del pagamento, la natura, il rischio e il contesto in cui si era svolta la compravendita erano elementi tali da far sorgere l’obbligo di segnalazione dell’operazione. In tutti i casi le difese esposte dal Notaio, oltre a non essere fondate per le ragioni indicate, non erano state in alcun modo dimostrate. Il ricorrente non poteva provare di aver conosciuto alcuni clienti attraverso intermediari di propria fiducia, né di avere in altro modo valutato le loro condizioni economico-patrimoniali.

Per quanto atteneva la mancata istituzione dell’archivio unico informatico, anche questa sanzionata, il Giudice ha espresso l’opinione che l’unica interpretazione possibile della nuova norma che aveva depenalizzato la violazione sanzionata, per non privarla di significato, fosse quella di applicare la legge in vigore all’epoca della violazione soltanto se più favorevole, preferendo altrimenti la norma sopravvenuta; pertanto, nel caso concreto, doveva trovare applicazione la legge più favorevole, come previsto nell’art.69 d.lgs.231/2007, con la non punibilità della mancata istituzione dell’Archivio Informatico Unico.

Per quanto atteneva invece l’obbligo, ritenuto fondato, della segnalazione di tutte le operazioni individuate, a parere del Giudice la sanzione doveva essere rideterminata seguendo il principio del favor rei  previsto dalla sopravvenuta normativa; la norma in vigore precedentemente al d.lgs.90/2017 sanzionava in misura percentuale tali mancanze, dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione sospetta non segnalata; a seguito del d.lgs.90/2017, che ha modificato la cornice edittale delle sanzioni per la violazione commessa (art.58, c.1), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 3.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 30.000,00 a € 300.000,00. La sanzione di cui all’art.41 del d.lgs.231/2007 andava, pertanto, rideterminata secondo la normativa sopravvenuta, più favorevole al Notaio, che ha così beneficiato, nei fatti, dell’applicazione di una sanzione pari al 25% di quella originariamente applicata dal Ministero.