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Controlli antiriciclaggio professionisti


Il D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio è stato modificato dal D.Lgs. 90/2017 in attuazione della cosiddetta IV Direttiva antiriciclaggio (2015/849), che ne ha cambiato notevolmente il contenuto introducendo importanti novità sulla disciplina di contrasto all’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Destinatari della normativa

Le ispezioni e i controlli in merito coinvolgono, come principali destinatari: dottori commercialisti, professionisti contabili, istituti di credito, notai, money transfer, compro oro, operatori nel settore del gioco, agenzie immobiliari.

Anche i consulenti del lavoro, sebbene la normativa escluda la mera tenuta dei libri paga e la trasmissione delle relative dichiarazioni dagli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007, non ne risultano esentati allorquando prestino attività di “consulenza” ai clienti.

Accesso allo studio professionale

I controlli sono condotti dalla Gdf su delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria; per gli istituti di credito interviene la Banca d’Italia.

Prima di accedere, i militari effettuano sopralluoghi e indagini valutative tramite le banche dati in loro possesso sulla struttura che si accingeranno a verificare e sul relativo parco clienti.
Si tratta di un insieme di attività condotte in regime di riservatezza, per acquisire una conoscenza approfondita del soggetto vigilato e del settore in cui è attivo.

L’accesso ai locali destinati esclusivamente all’esercizio di arti e professioni deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato; questa presenza è condizione imprescindibile per la legittimità dell’attività svolta dagli operanti i quali, ben conoscendo tale presupposto, difficilmente procederanno in assenza del professionista o di un delegato munito di specifico mandato scritto; quanto precisato ha validità allorché la verifica sia rivolta direttamente al titolare di studio, mentre nel caso questa interessi un cliente i militari possono procedere anche con la sola assistenza di un collaboratore senza delega (Sent. Cass. 9515/2023).

L’accesso ai locali adibiti anche ad abitazione è consentito previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica. 

Il coinvolgimento del professionista verificato inizia con l’accesso presso i suoi locali; solitamente, nel caso di piccoli studi, la pattuglia si compone di tre militari; accedono durante le ore di apertura dell’ufficio e senza alcun preavviso per ottenere l’effetto “sorpresa”, esibendo il tesserino di servizio, enunciando le motivazioni generali della visita e rimettendo al professionista l’ordine di servizio del comandante della caserma, che a sua volta è stato delegato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Motivi dell’accesso

Le motivazioni dell’accesso, qualora questo sia rivolto a un controllo sulla correttezza dell’operato del professionista, rimangono spesso sconosciute all’interessato, tranne nei casi dove i fascicoli richiesti siano pochi e ben definiti; tuttavia, le probabilità che si tratti di controlli condotti a campione e casuali sono estremamente ridotte. L’esperienza lascia ipotizzare che i professionisti, spesso, subiscano il controllo in seguito alla segnalazione prima effettuata dall’istituto bancario a carico di clienti di studio per operatività anomala congiunta a precedenti di natura giudiziaria; anche rapporti e operazioni, di varia natura, con clienti aventi sedi estere, in modo particolare Paesi non collaborativi, costituiscono fattori che espongono a maggior rischio.

Non è prevista una durata massima della verifica, che può ampliarsi anche in corso d’opera in base a eventuali nuovi elementi che modificano le necessità di verifica da parte dei militari; mediamente, nel caso di semplice controllo finalizzato all’accertamento del corretto adempimento degli obblighi normativi, essa si esaurisce nell’arco di trenta giorni, con compilazione dei relativi verbali giornalieri, in parte presso lo studio e con mezzi messi a disposizione dal professionista, e in parte in caserma. In merito alla durata dei controlli, è opportuno rivolgere attenta valutazione ai termini di prescrizione previsti dalla L.689/1981.

Controlli presso lo studio professionale

Nella prima fase del controllo presso lo studio, gli operanti si concentrano nel cogliere informazioni relative al soggetto ispezionato e alla sua struttura organizzativa:

  1. Effettiva iscrizione all’albo professionale del titolare (correlato al codice Ateco associato alla partita IVA presente in anagrafe tributaria); anche se la normativa non esclude dagli obblighi antiriciclaggio coloro che svolgono attività inerente alla tenuta della contabilità senza essere iscritti a un albo particolare;
  2. Presa atto della struttura organizzativa del soggetto ispezionato, registrazione delle generalità dei dipendenti e dei collaboratori;
  3. Richiesta, per tutto il personale occupato, degli attestati di formazione in materia di antiriciclaggio o di documentazione da cui risulti che la formazione è stata loro relazionata dallo stesso titolare. Richiesta del documento di autovalutazione del rischio;
  4. Richiesta del nominativo/i del/dei soggetto/i che si occupano degli adempimenti antiriciclaggio all’interno dello studio/struttura ispezionata;
  5. Probabile verifica del possesso delle licenze dei software in uso, in modo particolare quelli riguardanti l’antiriciclaggio.

Nella stessa giornata, l’attività prosegue con i controlli di merito, consistenti nella richiesta immediata di documenti, primi tra tutti i fascicoli antiriciclaggio di taluni soggetti, generalmente senza che sia fornita particolare motivazione a riguardo.

Spesso sono soggetti delle cui scritture contabili il commercialista risulta depositario presso l’Agenzia delle Entrate, o soggetti a favore dei quali il notaio ha stipulato rogiti relativi a trasferimenti immobiliari o societari.

Viene acquisito l’elenco anagrafico dei clienti dello studio, delle operazioni e delle prestazioni professionali distinte per rilevanza di importi; per la verifica delle prestazioni fornite, gli operanti acquisiscono inoltre l’elenco delle fatture emesse.

Verifica dei documenti

La verifica della documentazione è finalizzata ad accertare che le attività previste dalla normativa vengano concretamente messe in atto, con specifico riferimento a:

  • Adeguata verifica (ordinaria, semplificata o rafforzata);
  • Conservazione dei dati e delle informazioni (con modalità cartacea o informatica, nel rispetto della normativa sulla privacy);
  • Eventuale avvenuta segnalazione delle operazioni sospette all’UIF;
  • Comunicazione delle violazioni della normativa sul contante al MEF - RTS.

I dati ottenuti dai militari, al termine della verifica, sono utilizzabili anche a fini fiscali.

Controlli svolti in caserma

Nel controllo dei fascicoli, che avviene in seguito presso la caserma, i militari verificheranno quanto contenuto nelle singole cartelle requisite, in modo particolare la presenza di:

  • Attribuzione dell’incarico conferito dal cliente, con indicazione di scopo e natura della/e prestazione/i richiesta/e; eventuale dichiarazione circa la provenienza dei fondi necessari per eseguire l’operazione, ove necessari (per es., non per la tenuta della contabilità dell’azienda);
  • Presenza del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante; del codice fiscale, della partita IVA e della visura camerale relativa al soggetto cliente che conferisce l’incarico;
  • Dichiarazione circa l’individuazione del titolare effettivo, sottoscritta dal legale rappresentante che se ne assume la relativa responsabilità; non è necessario acquisire copia del documento del titolare effettivo;
  • Validità e appropriatezza della valutazione del rischio compiuta sul cliente;
  • Tutte le schede, datate e sottoscritte dal professionista, che attestino l’aggiornamento del controllo costante nei tempi e nelle modalità necessarie in conformità alla normativa;
  • Ogni altra documentazione aggiuntiva utile a comprovare la validità delle informazioni acquisite e le indagini eventualmente effettuate dal professionista incaricato.

È opportuno rilevare che, nel controllare il modulo di conferimento incarico e quello di individuazione del titolare effettivo, i militari verificheranno la validità del documento del legale rappresentante e l’indirizzo di residenza da questi dichiarato negli stampati, incrociando i dati riportati con le risultanze dell’anagrafe nazionale e verificando pertanto la validità del documento specificato e della residenza dichiarata nella data ivi riportata. Eventuali palesi incongruenze, in passato soggette a conseguenze anche più preoccupanti in quanto considerate “falsi”, sono premessa per gli operanti della sussistenza di violazioni considerabili “gravi”.

Termine della verifica

Al termine delle attività, nel caso siano state rilevate infrazioni, viene notificato il PVC (in genere “brevi manu”).

Occorre prestare estrema attenzione a quanto viene verbalizzato, infatti i verbali godono di fede privilegiata e, in seguito, potranno essere contestati solo con la procedura, gravosa, di “querela di falso”.
È previsto dalla normativa che sia instaurato un seppur minimo contraddittorio durante le operazioni, per consentire al professionista di giustificare il suo operato.

Successivamente alla notifica della contestazione, il verificato potrà trasmettere al MEF le proprie memorie difensive entro trenta giorni e chiedere di essere sentito dai funzionari del Ministero; la richiesta di audizione ha l’effetto di prolungare di ulteriori sei mesi il termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione ministeriale nonostante l’eventualità che il richiedente, in seguito, trasmetta al Ministero istanza di rinuncia a essere sentito.

Si tratta di “facoltà” che, in ogni caso, devono essere affrontate e valutate con molta attenzione, essendo a fondamento della successiva impugnazione del decreto sanzionatorio eventualmente emesso dal MEF; quest’ultimo ha tempo due anni per attivarsi in tal senso ed emanare l’ordinanza-ingiunzione; non assume rilevanza la data, successiva, relativa alla sua notifica all’interessato, che potrebbe anche eccedere il suddetto termine biennale.

La normativa di riferimento è il D.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.; per quanto attiene agli indicatori di anomalia, questi sono individuati nel Decreto emesso dal Ministero della Giustizia in data 16 aprile 2010 (“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili”, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2010).

Per i professionisti, l’art. 11 del D.lgs. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione delle varie categorie professionali obbligate il compito di stilare le regole che integrino la normativa con le specificità di ogni singola categoria.

Per i commercialisti è bene osservare che le Regole Tecniche, dotate di valore legale, si differenziano dalle Linee Guida che, a differenza delle prime, possiedono il solo scopo di agevolare gli iscritti nei relativi adempimenti. La legge di riferimento rimane sempre e comunque il D.lgs. 231/2007, integrato dalle Regole Tecniche, sebbene i militari talvolta fondino la contestazione di presunte violazioni sulle sole Linee Guida. Tale eventualità deve essere attentamente esaminata e sottoposta al vaglio del giudice nel ricorso presentato.

È superfluo rilevare in questa sede che ogni eccezione di prescrizione di comportamenti sanzionabili non è, di solito, considerata dai militari; solo memorie difensive precise e circoscritte vengono in seguito valutate dal Ministero.

Ricorsi

I ricorsi in questa materia, di competenza del Tribunale della capitale, sono sottoposti a tempi stringenti (trenta giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio) e necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio; essere tempestivi risulta essenziale già nel corso del primo accesso, per evitare di rendere dichiarazioni che più volte possono rivelarsi compromettenti per il buon esito della vertenza.

Il Ministero, nel primo grado di giudizio, si difende con i propri funzionari, mentre in appello si avvale del patrocinio dell’avvocatura generale dello Stato.

Accertamenti anno 2023

Per l’anno 2023 la Gdf ha pianificato un incremento di accertamenti ispettivi nei confronti dei professionisti giuridico-contabili, con l’obiettivo di evitare l’utilizzo illecito di fondi UE e nazionali.

I sospetti dei militari sono favoriti in modo particolare dal fatto che, rispetto al totale delle segnalazioni di operazioni sospette inviate alla UIF nel 2022, la categoria professionale menzionata ne abbia inoltrate solo il 6%.

I controlli si focalizzeranno soprattutto sui fondi PNRR e sulla cessione dei crediti nell’ambito della bonus economy, per limitare il rischio di ingerenze delinquenziali, anche di natura mafiosa, con finalità di riciclaggio. In modo particolare, nei casi sinora sottoposti a controllo, sono state rilevate considerevoli irregolarità attinenti agli adempimenti sui bonus edilizi; le verifiche si focalizzeranno, pertanto, sulla costituzione e sulla relativa cessione dei crediti maturati. In tale ambito, è probabile che sarà accertata:

  • l’avvenuta adeguata verifica rafforzata, da parte dei professionisti contabili, dei clienti beneficiari dei bonus (origine patrimonio e fondi impiegati, informazioni aggiuntive circa titolare effettivo e cliente, attenta valutazione sullo scopo e natura della prestazione, frequenti controlli);
  • la corretta effettuazione dell’attività propedeutica all’apposizione del visto di conformità;
  • l’indicazione dei titolari effettivi nella dichiarazione dei redditi. 

Inoltre, saranno oggetto d’indagine i “negozi giuridici” dove siano intervenuti i professionisti in osservazione; infatti, l’incremento di operazioni societarie e fiscali favorite dalla sostenuta immissione di fondi pubblici nell’economia, occulta sempre più spesso operatività riconducibili alla criminalità organizzata.

Sotto indagine saranno poste le cessioni di quote societarie, che hanno subito un notevole incremento nel periodo iniziale della pandemia, quando la delinquenza ha potuto acquisire numerose attività in crisi con l’uso di fondi illeciti, agevolata da “professionisti facilitatori”, come definiti dall’intelligence italiana.

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