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Notaio - Corretta configurazione del fenomeno di riciclaggio

Sentenza del Tribunale di Roma n.16557/2020


Con la sentenza  n.16557 del novembre 2020, il Tribunale di Roma ha annullato il decreto sanzionatorio emesso dal Ministero a carico di un Notaio, al quale era stata comminata una considerevole sanzione per presunta inadempienza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

La sentenza riveste particolare interesse per la chiarezza con la quale il Giudice si è espresso sui presupposti necessari per ritenere dovuta la segnalazione di operazioni sospette ai competenti uffici.

L‘attività ispettiva del nucleo di polizia tributaria si era concentrata nell'esame di cinque atti di compravendita immobiliare che, ai sensi dell'art.41 del d.lgs.231/2007, avrebbero meritato segnalazione per operazioni sospette in quanto presentavano indicatori di anomalia di cui al D.M. Giustizia 16.4.2010, nello specifico, un “prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze". 

Nel contratto preliminare destava inoltre sospetto la circostanza che la promissaria acquirente fosse una società partecipata al 99% da un ente di diritto anglosassone. Per tale presunta violazione il Ministero aveva irrogato la sanzione massima prevista dall'art.58, c.2, del d.lgs.231/2007.

Il Notaio aveva giustificato la mancata segnalazione affermando che tali rogiti gli erano apparsi come dei semplici atti di trasferimento interni allo stesso nucleo familiare e aveva dichiarato a sua difesa di aver effettuato tutte le opportune verifiche senza rinvenire segni di anomalia.

Il Ministero, nell'ingiunzione, aveva replicato che in presenza di elementi di anomalia perfettamente rispondenti agli indicatori posti a presidio della normativa antiriciclaggio, l’omissione della segnalazione non poteva trovare giustificazione nel fatto che quelle operazioni "fossero apparse" al Notaio come semplici stipule di trasferimento interne alla stessa famiglia.

Secondo il Ministero, inoltre, il  consistente impianto accusatorio escludeva la possibilità di accogliere la richiesta di annullamento del decreto sanzionatorio per insufficienza di prove sulla responsabilità dell’opponente. Infine, la reiterazione, la sistematicità e la gravità dell’omissione contestata impedivano la riduzione della sanzione inflitta, estremamente punitiva.

Secondo il Tribunale, tuttavia, prima ancora di individuare e analizzare suddetti indici, sarebbe stato opportuno accertare se le operazioni a cui erano riferibili costituissero o meno atti di riciclaggio ai sensi dell'art.2 del d.lgs.231/2007.

A riguardo, il presupposto dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è il fatto che l’operazione da segnalare possa costituire un atto di riciclaggio, individuato dall’art.2 del d.lgs.231/2007 nelle seguenti azioni, se intenzionalmente commesse: 

a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi oppure di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 

b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 

c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 

d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

 

Il Tribunale, ancora una volta, ha posto l'attenzione sulla fattispecie del reato di riciclaggio, previsto propriamente dalla legge.

L'operazione può sottendere atto di riciclaggio e va perciò segnalata ove se ne ravvisi il sospetto, in quanto preceduta da un’attività criminosa, dunque di rilevanza penale, dalla quale sia conseguita la disponibilità del bene o del diritto cui l’

operazione è riferita.
Al contrario, ove l’operazione non si connoti per un’illiceità penale presupposta, ma presenti aspetti rilevanti ed esclusivamente sul piano della validità o efficacia civile non sorge alcun obbligo di segnalazione per il semplice fatto che non c’è alcun (sospetto) atto di riciclaggio da contrastare.


Secondo il Tribunale, il Ministero (o meglio, la GdF in prima istanza) non aveva svolto questa analisi preventiva o non aveva precisato ove stesse il fenomeno di riciclaggio, ma aveva riposto la propria convinzione solo sul fatto che le operazioni  “configuravano [… ] un’interposizione fittizia di persona, e cioè una tipica simulazione relativa”, poste in essere da un socio occulto, il cui intento era quello “di sottrarre […] i propri beni all’azione dei creditori (ivi compreso l’Erario) in vista anche di imminenti procedure concorsuali …

I beni oggetto degli atti non avevano provenienza criminosa, ma avevano semmai ricevuto una tale destinazione.


Per il Tribunale, pertanto, l‘obbligo di segnalazione per le operazioni in esame non sussisteva, per cui il Notaio non aveva commesso alcuna infrazione alla normativa antiriciclaggio e la sanzione irrogata, del tutto priva di fondamento, doveva essere annullata.