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Dottore commercialista - Importanza delle dichiarazioni rilasciate nel processo verbale di constatazione.

Sentenza del Tribunale di Roma n.14078/2022


Con sentenza n.14078/2022 il Tribunale di Roma si è espresso sul ricorso di un commercialista sanzionato ai sensi dell'art.56 co.1 del d.lgs.231/2007 per inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela di studio e in particolare sulla mancata esibizione del documento d’identità da parte di un cliente.
La Guardia di Finanza aveva eseguito presso lo studio del professionista in questione un controllo finalizzato alla verifica della corretta osservanza della normativa antiriciclaggio relativa ai sei mesi precedenti l'accesso. Nel ricorso, il commercialista eccepiva che durante la verifica non era stato instaurato alcun contraddittorio circa la mancata acquisizione e/o esibizione dei documenti d’identità di alcuni clienti, come gli veniva invece contestata nel PVC, cosicché non aveva potuto dimostrare l'osservanza delle procedure seguite per la verifica della clientela.

Nel merito della contestazione, il professionista affermava di avere organizzato la procedura di adeguata verifica della clientela con opportune registrazioni, annotazioni e scansioni dei relativi documenti contestualmente al conferimento dell'incarico professionale e illustrava, a prova del fatto che conoscesse bene i clienti, i rapporti pluriennali che con essi aveva intrattenuto.

Il Tribunale ha respinto l'opposizione, in quanto l'assenza di contraddittorio durante lo svolgimento della verifica, ancorché dedotta in fatto, non costituiva formalmente motivo di doglianza dell'opposizione. Inoltre, essa era comunque smentita dal verbale di contestazione emesso dalla Guardia di Finanza, sul punto assistito da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., che nel processo verbale di constatazione dava conto della richiesta, rivolta dagli stessi operanti  al professionista durante la redazione del verbale, di spiegare per quali motivi non fossero presenti documenti aggiornati, nonché della testuale risposta del commercialista: "prendo atto di quanto esposto nel presente PVC e mi riservo di controllare se i documenti siano stati scansionati, non ho altro da aggiungere".

Il Tribunale ha evidenziato che, secondo le argomentazioni del ricorrente, l'adempimento dell'obbligo verrebbe rimesso alle valutazioni soggettive dello stesso soggetto obbligato e alle caratteristiche della conoscenza del cliente, finendo così per svuotare di senso la norma, che ha invece carattere cogente ed è fondata sulla ratio di anticipare la tutela, da parte dell'ordinamento, dal fenomeno del riciclaggio, cogliendo i segnali di eventuali condotte che lo denotino.

Non è valsa ad escludere la responsabilità del ricorrente neppure l’avvenuta produzione, in allegato al ricorso in opposizione, del documento d’identità del cliente, in quanto la documentazione conservata doveva essere prontamente reperibile all’atto dell’accesso.

La sentenza evidenzia, in linea di massima, l'importanza delle dichiarazioni rese durante la redazione del PVC, che fanno prova spesso contro il soggetto ispezionato; questi, colto di sorpresa da un evento senza dubbio inquietante, spesso viene indotto a rilasciare dichiarazioni difficilmente contestabili nel successivo giudizio.

A tale proposito è bene ricordare che i militari, all’atto dell’accesso, sono tenuti a chiedere sempre al soggetto ispezionato se intenda farsi assistere dal proprio legale, domanda alla quale viene “abitualmente”, ma erroneamente, fornita e verbalizzata risposta negativa.