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Notaio – Favor rei art.69 d.lgs.231/2007

Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1950/2022


Con la sentenza 1950/2022 la Corte d’Appello di Roma ha definitivamente chiarito la portata dell’art.69 del d.lgs.231/2007, in ordine alla determinazione della sanzione applicabile in materia di infrazioni alla normativa antiriciclaggio. In virtù di tale norma, per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs.90/2017 ove sanzionate solo in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca in cui è stata commessa la violazione solo se più favorevole. Tale articolo, pertanto, disciplina in modo specifico le violazioni alla normativa antiriciclaggio commesse anteriormente alla sua entrata in vigore.

L’appello del Ministero contestava l’applicazione, ad opera del Tribunale, della legge più favorevole in relazione ad un procedimento amministrativo che si era concluso prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art.69 del d.lgs.231/2007.

La CdA ha reputato infondata l’impugnazione proposta dall’amministrazione, con relativa condanna alle spese.

A motivo della decisione, la CdA ha ricordato che la Cass. civ. sez. II, 20/05/2019, n.13509 ha stabilito che “la disciplina portata dal d.lgs.90/2017, che ha innovato le disposizioni legislative presenti nel d.lgs.231/2007, trova applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa. Difatti, con chiarezza, all'art.69 del vigente testo normativo risulta posto, in via generale, il principio del favor rei, consentendo anche per le sanzioni amministrative correlate alla normativa antiriciclaggio l'immediata applicazione della regola sopravvenuta, se più favorevole, così derogando al principio generale sino ad oggi ritenuto per le sanzioni amministrative del tempus regit actum.”

L’art.69 disciplina con chiarezza la sorte delle condotte illecite poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore ma ancora pendenti, ribadendo il principio della loro soggezione alle disposizioni vigenti al momento della commissione del fatto, ma soltanto quando questa sia più favorevole al soggetto sanzionato; in difetto di tale presupposto trova applicazione la nuova disciplina. 

Il fatto che la norma in questione non si potesse applicare alle sanzioni già irrogate, come sostenuto dall'Amministrazione, non ha convinto la Corte, in quanto estraneo alla lettera della norma, altrimenti priva di significato, perché comunque i fatti illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo sarebbero rimasti soggetti alla normativa vigente al momento dell'accaduto. Non concorreva, quindi, la prospettata antinomia con la previsione di un'applicazione retroattiva della nuova normativa presente nel d.lgs.90/2017, art.68, comma 5, disposizione che regola la possibilità di definizione agevolata in sede amministrativa anche per situazioni, al pari di quella dell'avvenuta emanazione del provvedimento sanzionatorio, che ne comportano il definitivo superamento.