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Notaio – Adeguata verifica Sentenza del Tribunale di Roma n. 11282/2021


Con la Sentenza n.11282/2021, il Tribunale della capitale si è espresso sul ricorso di un Notaio, sanzionato dal Ministero per presunta violazione dell’art.41 del d.lgs.231/2007. 

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza aveva svolto nei confronti del Notaio una verifica sull'applicazione della normativa antiriciclaggio nell'esercizio della sua attività professionale, eccependo le relative contestazioni.

Con la successiva ordinanza-ingiunzione il Ministero aveva ritenuto il professionista responsabile dell’omessa segnalazione di una serie di operazioni sospette e aveva applicato a suo carico una sanzione pecuniaria pari al 15% dell’importo delle operazioni non segnalate, così come previsto dal testo di legge vigente all’epoca dei fatti.
Il Notaio si era opposto, lamentando l‘illegittimità del decreto per vizi formali e sostanziali. 
Tralasciando in questa sede la disamina delle eccezioni concernenti i presunti vizi formali, peraltro non accolte dal Tribunale, si era passati all'esame dei vizi sostanziali.

Gli operanti, negli atti esaminati, avevano ravvisato nelle operazioni una serie di “indici di anomalia”, di cui al D.M. Giustizia 16.4.2010, che avrebbero dovuto indurre il Notaio alla segnalazione al Ministero. Si trattava in particolare di:

operazioni prospettate o effettuate a condizioni e valori palesemente diversi da quelli di mercato; 

operazioni che apparivano incongrue rispetto alle finalità dichiarate; 

ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento dell'operazione; 

ingiustificata interposizione di soggetti terzi; 

modalità inusuali delle operazioni effettuate da cliente noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a misure della specie; 

operazioni con configurazione illogica, soprattutto considerate economicamente o finanziariamente svantaggiose e non giustificate; 

operazioni di acquisto o di vendita effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima; 

operatività improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo; 

operazioni che risultavano non coerenti con l'attività svolta; 

ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi antiriciclaggio, soprattutto sospette di voler dissimulare il collegamento con altre operazioni.

 

Il Notaio si era difeso obiettando che “la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non era motivo di per sé sufficiente per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali era necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela”.

Il Giudice ha confermato che l'osservazione, in astratto corretta, andava contestualizzata alle singole operazioni, secondo le eccezioni del Ministero e i rilievi degli operanti.

1. I militari, esaminando un primo rogito, avevano contestato che era stato effettuato senza adeguate verifiche. Si trattava della compravendita di un'abitazione, a favore di un cittadino straniero a prezzo elevato rispetto alle condizioni patrimoniali-reddituali dell'acquirente, disoccupato e privo di reddito. La situazione era aggravata dal fatto che tale vendita era stata l'ultima effettuata dalla società proprietaria e pertanto ritenuta simulata (aspetto, quest'ultimo, considerato poi ininfluente dal Tribunale ai fini della segnalazione).

2. Un secondo atto concerneva la compravendita di quote sociali, per il quale i militari contestavano le modalità di pagamento (consistenti in una semplice promessa) congiuntamente al soggetto cedente, che era stato destinatario di misura cautelare in carcere. Quanto al versamento del corrispettivo, l’elemento di anomalia era costituito dalla mancanza di prova del pagamento del prezzo concordato a causa della sua non tracciabilità. Il Tribunale ha precisato che non era richiesto al Notaio di indicare le modalità di un pagamento successivo all’atto, ma lo era invece la valutazione, ai fini dell’obbligo della segnalazione, del mancato versamento del corrispettivo durante la redazione dell'atto.

3. Le restanti operazioni contestate, secondo i militari, erano fra loro connesse e rappresentavano nell'insieme un chiaro esempio di violazioni estorsive e/o atti simulati che coinvolgevano anche soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Vi era un trasferimento di sede sociale senza la necessaria successiva comunicazione agli uffici competenti; la messa in liquidazione di società che non aveva mai svolto attività e mai depositato bilanci; operazioni commerciali che secondo gli operanti avrebbero dovuto indurre il professionista alla segnalazione antiriciclaggio in ragione dei sospetti originati dal profilo delinquenziale di alcuni dei soggetti coinvolti.

Il Notaio si difendeva eccependo che tali obblighi e verifiche non spettavano a lui ma ad altri soggetti.

Il Tribunale osservava che le argomentazioni difensive del ricorrente non erano fondate, omettendo di considerare elementi di sospetto di forte valenza, indicati sia nel verbale della GdF sia nel provvedimento sanzionatorio del Ministero, soprattutto se tali elementi fossero stati valutati nel loro complesso e non singolarmente.
La valutazione dell’intero disegno criminoso sotteso alle operazioni in esame era certamente possibile alla loro complessiva conclusione; in quel momento sarebbero stati chiari i vari indici di anomalia evidenziati dai verificatori in ognuna azione e il Notaio avrebbe dovuto effettuare la segnalazione; pertanto la violazione doveva essere confermata.

4. Trovava accoglimento, invece, il motivo di opposizione riguardante l'entità della sanzione irrogata. Sicuramente la violazione era qualificata ai sensi dell'art.58 c.2 del d.lgs.231/2007, per via di ripetute e plurime omissioni di segnalazione di operazioni sospette. Tale articolo, che ha sostituito la norma previgente, contempla ora una sanzione minima di 30.000,00 e massima di euro 300.000,00 al posto della sanzione in percentuale dall’1 al 40% delle operazioni non segnalate.

La sanzione applicata appariva eccessiva in relazione ai criteri guida, indicati nell’art.67 del d.lgs.231/2007 e nell’art.11 della L. 689/1981, per gravità e durata della violazione, nonché grado di responsabilità del ricorrente. Quanto al primo aspetto assumevano importanza il numero delle operazioni non segnalate e il coinvolgimento di soggetti di chiara pericolosità penale; quanto al secondo, appariva senza ombra di dubbio che il ricorrente non avesse dimostrato la necessaria attenzione nell’assolvimento dell’obbligo dettato dalla professione. Tutti questi elementi non consentivano certamente l’applicazione del richiesto minimo edittale.
La sanzione, tuttavia, venne ridotta rispetto a quella applicata dal Ministero e le spese processuali compensate.